Charta delle Aquilae Imperatoris Preambolo (1) Le Aquilae Imperatoris sono sotto il controllo dell'Imperatore del Sacrum Romanorum Imperium Nationis Germanicae (SRING).
(2) Le Aquilae Imperatoris proteggono la vita e l'incolumità dell'Imperatore dello SRING, così come la vita dei Suoi famigliari e Consiglieri.
(3) Le Aquilae Imperatoris proteggono lo SRING da tutti i nemici.
(4) Il quartier generale delle Aquilae Imperatoris è la Contea-principato di Vaduz.
(5) Le Aquilae Imperatoris ambiscono ad avere buone relazioni con tutti gli eserciti ed ordini militari riconosciuti.
§1 Comandante in Capo (1) Il Comandante in Capo delle Aquilae Imperatoris è l'Imperatore dello SRING. Egli ha diritto di veto.
(2) In caso di indisponibilità dell'Imperatore, il Reggente ne prende temporaneamente le funzioni di Comandante in Capo.
(3) Il Maresciallo Imperiale ha gli stessi diritti dell'Imperatore e come questi si occupa delle Aquilae Imperatoris.
§2 Alto Comando (1) L'Alto comandante delle Aquilae Imperatoris è il Generale; egli fa rapporto direttamente al Comandante in Capo.
(2) Il Generale è nominato dall'Imperatore e rimane in carica fin quando non viene sostituito dallo stesso Imperatore o da uno dei Suoi successori.
(3) Il Generale mantiene i diritti e doveri relativi alla Contea-principato di Vaduz durante l'intera durata del suo mandato.
§3 Capo della Scorta Imperiale (1) Il Capo della Scorta viene segnalato dal Generale e nominato dall'Imperatore; egli fa rapporto al Generale.
Egli:
(2) Si coordina con il Generale delle Aquilae Imperatoris per avere i nomi che compongono la scorta;
(2) Sceglie l'itinerario di viaggio e la fa approvare dal Generale delle Aquilae Imperatoris;
(3) Guida la scorta dell'Imperatore durante i Suoi viaggi;
(4) Comunica con le autorità locali per avere informazioni sulla sicurezza relative al viaggio.
§4 Scorta Imperiale (1) Le guardie del corpo della Scorta Imperiale sono guidate dal Capo della Scorta Imperiale.
(2) Se l'Imperatore necessita di guardie del corpo, può sceglierle tra le file delle Aquilae Imperatoris.
§5 Stato Maggiore (1) Lo Stato Maggiore consiglia il Generale e guida le Aquilae Imperatoris insieme a lui.
(2) I doveri dei membri dello Stato Maggiore sono descritti in appendice.
(3) I membri dello Stato Maggiore con diritto di parola e voto sono:
- Generale
- Maggiore
- Capitano Tedesco
- Capitano Francese
- Capitano Italico
- Capitano Olandese
- Capo della Scorta Imperiale
(4) I membri dello Stato Maggiore che hanno solo diritto di parola sono:
- Ufficiale addestratore
- Sovrintendente
- Maresciallo d'Armi
§6 Struttura (1) I soldati che non fanno parte della scorta rimangono nei quartieri generali regionali.
(2) Le Aquilae Imperatoris si dividono in quattro quartieri generali regionali:
- il quartier generale tedesco, responsabile per la Arciducato d'Austria, la Contea di Augsburg, il Margraviato di Baden, il Ducato di Baviera, il Principato di Mayence, il Burgraviato di Norimberga, il Ducato di Styria e la Contea di Württemberg;
- il quartier generale Italico, responsabile per la Repubblica di Firenze, la Repubblica di Genova, il Ducato di Milano, il Ducato di Modena e la Repubblica di Siena;
- il quartier generale francese con l'ODL, responsabile per la Franca Contea, il Ducato di Lorena ed il Ducato di Savoia;
- il quartier generale olandese, l'esercito "Leo Hollandicus" con base nella Viscontea di Dordrecht, responsabile per la Contea d'Olanda.
(3) Ogni quartier generale è diretto da un Capitano.
(4) Ogni soldato è sottoposto al comando del Capitano del quartier generale a cui appartiene.
§7 Missioni (1) L'Imperatore può ordinare una missione in ogni momento.
(2) I Reggenti dello SRING possono chiedere l'aiuto delle Aquilae Imperatoris. Il Comandante in Capo decide in merito alle richieste. Durante queste missioni, le province sono responsabili delle provviste per i soldati e della sostituzione dell'equipaggiamento eventualmente distrutto.
§8 Scorta Armata / Gruppi (1) Le Aquilae Imperatoris hanno libertà di movimento illimitata nell'intero territorio dello SRING.
(2) Le Province saranno informate riguardo ai gruppi delle Aquilae Imperatoris attivi; il Capitano annuncia nome e residenza dei membri del proprio gruppo, al fine di controllare che non vi siano problemi. Sta al Capitano decidere se le eventuali questioni sollevate possano ritenersi un problema.
(3) La creazione di un qualsiasi esercito deve essere annunciata al Consiglio locale.
§9 Lingua ufficiale (1) La lingua ufficiale è l'Inglese.
(2) Ordini, annunci ed avvisi vengono pubblicati in Inglese. I Capitani hanno l'incarico di tradurre tali comunicazioni nella propria lingua.
(3) L'addestramento, quando possibile, viene effettuato nella lingua locale.
(4) I soldati devono rispettare il diritto di parola dei propri compagni.
§10 Adesione (1) Ogni cittadino dello SRING può candidarsi come membro delle Aquilae Imperatoris.
(2) La candidatura deve essere correlata dai seguenti dati:
Nome
Residenza
Forza
Armamento
Esperienza in campo militare
Motivazioni per la candidatura (testuali, non in elenco)
(3) Il Capitano decide sulle candidature insieme all'Ufficiale addestratore. L'Ufficiale vaglia la necessità o meno di addestramento del candidato:
(4) I membri delle Aquilae Imperatoris possono appartenere a Partiti Politici.
(5) Qualora ricoprano ruoli politici attivi (Ministro, Sindaco, ecc), I membri Aquilae Imperatoris vengono sospesi dal servizio fino al termine del loro mandato.
(6) Durante i periodo di inattività, i membri delle Aquilae Imperatoris possono ricoprire ruoli cittadini (tutor, viceprefetto, ecc).
§11 Responsabilità dei soldati (1) Ogni soldato deve comportarsi in modo esemplare in ogni momento.
(2) Ogni soldato deve rispettare superiori e commilitoni.
(3) Ogni soldato deve obbedire ai propri superiori.
(4) Ogni soldato conferma la propria volontà di servire le Aquilae Imperatoris tramite giuramento scritto.
§12 Misure disciplinari (1) Ogni sovrintendente può punire un soldato che si comporti in modo non consono con una sanzione a sua scelta (e.g. pulire le latrine).
(2) Ogni sentenza legale di colpevolezza per crimini quali furto, tradimento o alto tradimento, porta all'espulsione immediata.
(3) Ogni altra sentenza legale di colpevolezza porta ad un rimprovero.
(4) Il terzo rimprovero porta all'espulsione.
(5) In caso di insubordinazione, il Maggiore decide la punizione dopo un colloquio con il soldato ed il sovrintendente.
(6) Ogni soldato può richiedere che il Generale verifichi la legittimità della sanzione.
§13 Cavalieri (1) I soldati che prestino un servizio eccezionale all'Impero possono essere nominati Cavalieri. Il Generale può raccomandare alcuni soldati valorosi all'Imperatore, che può decidere di nominarli Cavalieri Imperiali. Questi giurano direttamente all'Imperatore.
(2) I soldati che prestino un servizio eccezionale alle Aquilae Imperatoris possono essere nominati Cavalieri dal Generale, tramite il feudo ad egli affidato dall'Imperatore. Essi sono considerati Cavalieri delle Aquilae Imperatoris e giurano al Generale in quanto titolare del feudo.
(3) I soldati che prestino un servizio eccezionale all'Ordre des Lames possono essere nominati Cavalieri dal Gran Maestro, tramite il feudo ad egli affidato dall'Imperatore. Essi sono considerati Cavalieri dell'ODL e giurano al Gran Maestro in quanto titolare del feudo.
(4) Un ritiro della nomina fa perdere titolo e dignità.
§14 Riconoscimenti (1) I soldati che si distinguano possono essere raccomandati dal Generale all'Imperatore dello SRING.
(2) I Riconoscimenti per le missioni sono donati dall'Imperatore.
§15 Ferie / Assenze / Trasferimenti (1) I viaggi all'interno del territorio dello SRING devono essere annunciati il prima possibile. I soldati devono rimanere disponibili per le eventuali missioni.
(2) I ritiri presso i monasteri devono essere annunciati al Capitano locale il prima possibile.
(3) I viaggi fuori dal territorio dello SRING devono essere annunciati e ricevono autorizzazione solo se non causano problemi organizzativi.
§16 Rapporti (1) Il Generale deve fare rapporto ogni 14 giorni all'Imperatore ed al Consigliere Imperiale per gli Affari Militari, riportando ogni questione riguardante le Aquilae Imperatoris.
(2) A questo scopo, anche i membri dello Stato Maggiore devono stilare un rapporto.
(3) L'Imperatore ed il Consigliere Imperiale per gli Affari Militari possono richiedere i rapporti di ogni membro dello Stato Maggiore in ogni momento.
§17 Araldica ed Ornamenti (1) Il Maresciallo d'Armi delle Aquilae Imperatoris è incaricato della materia araldica e degli ornamenti delle AI.
(2) Il Maresciallo d'Armi è un sottoposto del Re d'Armi Imperiale e deve essere da esso confermato.
(3) Il Maresciallo d'Armi provvede al mantenimento dello stemma delle Aquilae Imperatoris.
(4) Il Maresciallo d'Armi dirige ogni cerimonia all'interno delle Aquilae Imperatoris.
(5) Il Maresciallo d'Armi è un membro del Consiglio Araldico Imperiale.
(6) Il Re d'Armi ha il diritto di revisionare il lavoro del Maresciallo d'Armi in ogni momento.
§18 Addestramento (1) L'Ufficiale addestratore coordina l'la formazione delle reclute.
(2) L'Ufficiale addestratore deve provvedere a formare ogni soldato nel migliore dei modi
(3) L'Ufficiale addestratore nomina i soldati e decide riguardo ai metodi d'istruzione.
§19 Sovvenzionamento (1) L'Impero provvede al sovvenzionamento delle Aquilae Imperatoris.
(2) Le sovvenzioni servono per comprare provviste ed equipaggiamento o per coprire le tasse locali dei soldati delle Aquilae Imperatoris. Deve essere gestito diligentemente.
(3) Le Aquilae Imperatoris devono mantenere aggiornato un dettagliato registro di entrate ed uscite.
(4) Al momento dell'elezione di un nuovo Imperatore, i conti vengono revisionati in un colloqui tra Ciambellano e Aquilae Imperatoris.
(5) Le Aquilae Imperatoris mantengono un fondo per le esigenze minimo di 500 ducati.
§20 Modifica della Charta (1) La presente Charta è promulgata dall'Imperatore dello SRING.
(2) Eventuali modifiche possono essere promosse dallo Stato Maggiore tramite votazione a maggioranza semplice e devono essere autorizzate dall'Imperatore.
Firmato e sigillato presso il Palazzo Imperiale Strasburgo, in questo IV giorno di Dicembre A. D. MCDLXII. Jade de Sparte
Divina clemencia favente Romanorum imperatrix electa semper augusta